S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività/ S.C.I.A. in corso di esecuzione lavori /S.C.I.A. in variante/S.C.I.A. in sanatoria)
Aventi titolo
– Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA
La Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA – si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c)
L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una SCIA per lavori in corso con il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00.
Inoltre la SCIA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta SCIA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
Per interventi in sottozona AC – Centro storico urbano – del vigente PUC, gli elaborati sopra elencati devono essere integrati con la scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva entrambe da acquisire presso l’Unità Operativa competente per la zona del Centro Storico.
La SCIA ha un’efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.
L’esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).
Per la presentazione della SCIA dovrà essere incaricato un professionista abilitato che dovrà predisporre un progetto corredato di un’istanza a firma del richiedente.
La presentazione della SCIA deve avvenire tramite ed in base alle indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell’Edilizia SUEDI
– Segnalazione certificata inizio attività in alternativa al Permesso di Costruire
La Segnalazione certificata inizio attività in alternativa al Permesso di Costruire può essere presentata in alternativa al Permesso di Costruire per realizzare gli interventi all’art. 23 comma 01 del DPR 380/2001:
1.gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
2.gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate
3.gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
L’attività edilizia oggetto di SCIA Alternativa al Permesso di Costruire può essere iniziata a partire dal 30° giorno dalla data di presentazione della stessa.
Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA Alternativa, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA Alternativa, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
Per interventi in sottozona AC – Centro storico urbano – del vigente PUC, gli elaborati sopra elencati devono essere integrati con la scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva entrambe da acquisire presso l’Unità Operativa competente per la zona del Centro Storico.
La SCIA Alternativa ha un’efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.
L’esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività Alternativa rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).
Per la presentazione della SCIA Alternativa dovrà essere incaricato un professionista abilitato che dovrà predisporre un progetto corredato di un’istanza a firma del richiedente.
La presentazione della SCIA Alternativa deve avvenire tramite e secondo le indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell’Edilizia SUEDI
territorio comunale
Inviare richiesta al portale SUEDI (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano).
- Abilitazione al portale SUEDI da parte di tecnico abilitato(ingegnere,architetto,geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale)
Autorizzazione Inerente all'Edilizia Privata e Residenziale
- 30 giorni per l'esercizio dei poteri inibitori da parte dell'Ente
- 3 anni di validità
€. 80,00 per S.C.I.A. non onerosa
€. 120,00 per S.C.I.A. onerosa
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.