Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo
e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati.
Soggetto attivo
Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera
superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Soggetto passivo
Il tributo è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso,
altro) occupano o detengano i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno
uso permanente in comune.
L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1 commi 641-668 legge 147/2013 e successive
modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal DPR 158/1999, dalle
disposizioni di cui al DL 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge n. 68 del 02 maggio 2014 e dal
presente regolamento.
Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o
delle aree soggette.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo
e in particolare:
• l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
• la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
• il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con l’utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta scritta non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
Il tempo di risposta alle richieste è di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta.
La risposta alle richieste deve contenere:
• Il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione, di cessazione del servizio);
• l' intestazione dell’utenza per le richieste di attivazione;
• La data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l’attivazione del servizio,
ovvero la variazione o cessazione del servizio;
•
Con delibera di Consiglio n. 03 del 28/04/2023 sono state approvate le tariffe relative all'anno in corso.
Sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2023:
prima rata al 28/07/2023;
seconda rata al 29/09/2023
con possibilità di:
• versamento in unica soluzione entro il 29/09/2023;
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.