Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo
e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati.
La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
PRESUPPOSTO DELLA TASSA:
possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
SOGGETTO ATTIVO: il Comune.
SOGGETTO PASSIVO:
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
TARIFFE: il metodo di calcolo prevede la suddivisione dei contribuenti in due fasce: utenze domestiche (abitazioni e famiglie) e utenze non domestiche (aziende e in generale tutti gli usi non abitativi). Per le utenze domestiche di soggetti residenti si utilizzano come parametri di calcolo la superficie e il numero di componenti del nucleo familiare o comunque di coloro che dispongono dell’abitazione.
Per le utenze non domestiche i parametri sono: la superficie e la tipologia di attività svolta.
L’approvazione delle tariffe Tari 2024 é avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2024.
REGOLAMENTO COMUNALE: il Comune di CISANO SUL NEVA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2020 ha approvato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)”, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021 e n. 02 del 28.04.2023.
Ai fini dell'intestazione a proprio nome della TARI, occorre compilare un'apposita dichiarazione e trasmetterla al Comune, tramite consegna diretta all'Ufficio tributi o con posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.cisanosulneva.sv.it.
E’ possibile anche compilare direttamente il modulo della dichiarazione TARI nel sito internet comunale nella sezione “ sportello del cittadino “.
Per ottenere informazioni relative alla corretta compilazione della dichiarazione TARI e alle modalità di calcolo della tassa, occorre contattare il personale dell'Ufficio Tributi telefonicamente o via e-mail, oppure recarsi agli sportelli nei giorni di ricevimento.
Si precisa che la dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:
Qualora riscontrassero inesattezze, o necessitassero di chiarimenti in merito alle somme dovute, potranno contattare il personale dell’Ufficio Tributi, via e-mail o telefonicamente al seguente numero: 0182595026 ( interno 3).
Le scadenze stabilite per il pagamento della TARI 2024 sono le seguenti:
- 30 SETTEMBRE 2024 - scadenza prima rata TARI 2024.
- 31 NOVEMBRE 2024 - scadenza seconda rata TARI 2024.
IMPORTANTE: NEL CASO IN CUI L'AVVISO DI PAGAMENTO VENISSE RECAPITATO IN DATA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA O IMMEDIATAMENTE A RIDOSSO DELLA STESSA, IL PAGAMENTO SARA’ CONSIDERATO REGOLARE SE EFFETTUATO NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELL’AVVISO.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.