I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di beni vincolati, se intendono realizzare opere o interventi che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici
Autorizzazione Paesaggistica
L’Autorizzazione Paesaggistica per le trasformazioni in zona tutelata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento, come stabilito dall’art. 146, D.Lgs. n. 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
L’Autorizzazione Paesaggistica, in base alla tipologia degli interventi, può essere ordinaria ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/04 oppure in forma semplificata ai sensi dell’Allegato B al D.P.R. n. 31/17.
Gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica sono normati ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/17 e dall’art. 149, D.Lgs. n. 42/04.
La presentazione della domanda deve avvenire in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell’Edilizia SUEDI – accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili, scegliendo il Settore Attività Tutela del Paesaggio e l’operazione Domanda di Autorizzazione Paesaggistica.
La relazione paesaggistica e gli elaborati progettuali in scala adeguata, inoltrati con la domanda in formato (.pdf) necessari alla comprensione dell’intervento, meglio se riuniti in un unico fascicolo, con foto a colori, redatti da un professionista abilitato.
Qualora in fase istruttoria venissero richieste integrazioni dall’Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio le stesse dovranno essere prodotte in formato digitale (.pdf) attraverso il portale SUEDI
Accertamento della Compatibilità Paesaggistica
L’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica riguarda le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano prodotto effetti eccedenti a quanto indicato al comma 4 dell’art. 167 e al comma 1-ter dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..
La presentazione della domanda deve effettuarsi in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell’Edilizia SUEDI – accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili scegliendo il Settore Attività Tutela del Paesaggio e l’operazione Domanda di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica per le opere realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
La documentazione necessaria, presentata dal proprietario, possessore o detentore del bene, è costituita dagli elaborati di rilievo in scala adeguata alla comprensione dell’intervento e dalla relazione redatta secondo i criteri del D.P.C.M. 12/12/2005, sottoscritta da professionista abilitato. Tutti i documenti dovranno essere riuniti in un unico fascicolo e inoltrati in formato (.pdf) unitamente alla domanda. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.
Qualora in fase istruttoria venissero richieste integrazioni le stesse dovranno essere prodotte accedendo al portale integrazioni.
Solo a seguito di espressione del parere di conformità da parte della Soprintendenza, il professionista incaricato dovrà presentare perizia di stima del danno arrecato e del profitto conseguito ai sensi del comma 5, art. 167, D.Lgs. 42/2004 determinate nelle modalità stabilite dalla D.G.C. n.7 del 9 gennaio 2009, sempre attraverso il portale integrazioni.
La perizia di stima viene valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio in applicazione del criterio stabilito al comma 5 dell’art.167, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e l’importo viene comunicato al richiedente che dovrà provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni.
Il provvedimento di compatibilità paesaggistica notificato via P.E.C. al referente digitale è rilasciato in seguito al deposito dell’attestazione di avvenuto versamento della sanzione pecuniaria.
Zone di vincolo sul territorio comunale
Inviare richiesta al portale SUEDI (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano).
Abilitazione all'uso del portale SUEDI
Autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica ordinaria:
l'Amministrazione procede all'esame della documentazione a corredo dell'istanza, alla richiesta di eventuali integrazioni ed alla trasmissione alla soprintendenza in 40 giorni
ll Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti
Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità
Autorizzazione Paesaggistica semplificata:
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza.
Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti.
Entro 5 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità
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