Gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale (art. 11 del DPR 8 settembre 2000, n. 299).
L’esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l’annotazione del “diritto di voto assistito” (AVD) e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata dai funzionari medici designati dall’ASL, che attesti il diritto al voto assistito.
L’elettore affetto da grave infermità ai fini dell’annotazione sulla propria tessera elettorale del diritto al voto assistito ne deve fare richiesta (allegata) al Comune di iscrizione elettorale accompagnata da idonea certificazione medica ASL..
Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente nonché in esenzione da qualsiasi diritto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.