Aliquote IMU anno 2026

Dettagli della notizia

Le aliquote IMU anno 2026 sono state approvate in Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 29.12.2025

Data di pubblicazione:

05 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Prospetto aliquote IMU – Comune di CISANO SUL NEVA

 

ID Prospetto 16882 riferito all’anno 2026

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,4%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06%
Terreni agricoli Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160

Aree fabbricabili 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale:

–  D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attivita’ industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

–  D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attivita’ commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

0,96%

 

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

 

– immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l’esercizio dei relativi scopi istituzionali.

 

Precisazioni

 

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

A cura di

Ultimo aggiornamento: 05/05/2026, 13:26

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