Il servizio è rivolto al trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure al proprietario del veicolo.
Per il dissequestro del veicolo è necessario presentare apposita istanza, in carta libera (vedasi allegata modulistica predisposta dall'Ufficio P.L.), da trasmettere via posta elettronica, anche ordinaria, brevi manu all'Ufficio P.L. o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, durante il normale orario di apertura al pubblico.
Presentare il pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) ed il pagamento del premio assicurativo (il suddetto premio assicurativo deve avere il contratto annuale ed il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi) nonché il pagamento di eventuali spese di custodia.
La procedura è finalizzata ad ottenere il dissequestro del veicolo.
Attenzione: il dissequestro non può essere concesso in caso di violazione penale ovvero in tutte le ipotesi in cui la confisca sia da considerarsi obbligatoria.
Le fasi relative alla pratica sono:
- presentazione dell'istanza al Comando in carta libera;
- istruttoria da parte del Comando di Polizia Locale;
- convocazione dell’interessato per la restituzione della carta di circolazione e per la sottoscrizione del verbale di dissequestro.
La pratica verrà evasa entro i termini previsti dalla normativa vigente.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione della violazione. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo. In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto ed il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
IMPORTANTE: Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.