Imu 2024

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Scadenze, Esenzioni, Riduzioni, tasso di interesse ravvedimento operoso, Dichiarazioni

Data di pubblicazione:

27 Maggio 2024

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IMU 2024

Scadenze, Esenzioni, Riduzioni, tasso di interesse ravvedimento operoso, Dichiarazioni

Scadenze: acconto lunedì 17 giugno 2024 – saldo lunedì 16 dicembre 2024

Esenzioni IMU 2024:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
    per i dettagli si rimanda alla sezione dedicata all’Abitazione principale
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008;
    immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
    immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

Sono state prorogate le esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 (art. 1 comma 422 L. 213/2023 – legge di Bilancio 2024)

Riduzioni IMU 2024:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.


Prospetto e pubblicazione delle aliquote IMU

E’ stato rinviato al 2025 l’obbligo di applicazione del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU (Art. 6ter Legge 27/11/2023 n.170, legge di conversione del DL 132/2023) per cui per il 2024 valgono le regole di pubblicazione delle aliquote come per gli anni precedenti.

Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF – Decreto 29 novembre 2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11/12/2023).

 

Nuova Dichiarazione IMU 2024 e IMU-ENC 2024

Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 pubblicato in GU n.112 del 15/05/2024, il MEF ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU e IMU-ENC per tener conto delle più recenti variazioni IMU in tema di esenzioni e riduzioni. Per il Friuli Venezia Giulia, che non è interessato alle variazioni normative IMU, i contribuenti devono continuare a utilizzare i modelli in vigore nel 2023 (accordo di servizio del 15 gennaio 2024 tra Regione e Ministero)

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l’esenzione IMU per l’abitazione principale ad un solo immobile “nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l’illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l’esenzione al possessore dell’immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

In realtà la sentenza considera come “non esclusa a priori” l’esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come “ipotesi del tutto eccezionale” (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):

“È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso.”

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

L’esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed “eccezionali” situazioni che ne possano giustificare l’applicazione.

 

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Ultimo aggiornamento: 07/06/2024, 12:53

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